Ai Genitori degli alunni delle classi prime e degli alunni provenienti da altri Istituti iscritti as 2024-2025
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che anche per il corrente anno scolastico L’Istituto ha provveduto alla copertura assicurativa per responsabilità civile e eventuali danni a copertura degli alunni e del personale scolastico aderente.
Con il Decreto di Aggiudicazione prot. 9941 del 29/11/2023 il servizio di assicurazione per gli aa.ss. 2023/2026 è stato affidato alla Compagnia Benacquista Assicurazioni – AIG Europe per quanto concerne la responsabilità civile, infortuni e malattia, tutela legale, assistenza in favore degli alunni e degli operatori scolastici.
Per poterne usufruire occorre versare la somma di €. 6,50 (premio annuo individuale) tramite la piattaforma Pago PA (Portale pagamenti Pubblica Amministrazione).
Per operare nella piattaforma pago PA è necessario che le SS.LL siano dotate di SPID (Identità digitale) facilmente ottenibile registrandosi al servizio sul sito delle Poste Italiane.
La polizza copre infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti.
Si raccomanda di versare puntualmente la quota entro la scadenza del 15 ottobre 2024, garantendo la copertura necessaria in caso di danni, responsabilità civile e per le uscite didattiche.
Per eventuale assistenza o problemi di accesso è possibile rivolgersi alla segreteria didattica del nostro Istituto oppure inoltrare una email alla posta istituzionale della scuola:
rmtf15000d@istruzione.it
Alla presente si allega:
Allegato1 – Coperture assicurative.
Informativa alle famiglie
Con decreto legge n. 48/2023, convertito nella legge n. 85/20243, il Governo è intervenuto con ampliamento dei soggetti tutelati dal d.P.R. n. 1124 del 1965 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in modo da non garantire soltanto le figure impegnate in esperienze tecnico-scientifiche o in esercitazioni pratiche o di lavoro, sviluppando una tutela per gli studenti relativamente a tutti gli eventi verificatisi nei luoghi di istruzione e nelle loro pertinenze, ma anche nell’ambito delle attività programmate da scuole o istituti di istruzione, oltre ad estendere le ipotesi di indennizzo e risarcimento per i familiari degli studenti deceduti durante esperienze formative di alternanza scuola-lavoro.
Ai fini dell’estensione soggettiva delle garanzie Inail di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto legge n. 48/2023, sono compresi nell’assicurazione, tra gli altri, gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.
Tale previsione, però, non offre tutte le garanzie che oggi offre l’assicurazione integrativa a carico delle famiglie. Bisogna, infatti, ricordare quali sono i limiti della copertura INAIL già vigenti prima del decreto legge 48:
- Per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro nulla è dovuto
- Nel caso in cui alla guarigione clinica venisse riconosciuto un danno permanente tra il 6 e il 15% l’istituto provvede a liquidare il danno biologico. Ciò vuol dire che nel caso di invalidità permanente l’INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l’invalidità è inferiore al 6%; in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta. La quasi totalità dei casi di infortunio a scuola presentano un’invalidità inferiore al 6%.
- Se il danno è superiore al 15% l’inail provvede alla costituzione della rendita nonché al riconoscimento delle eventuali prestazioni integrative spettanti
Per gli infortuni in itinere nel trasferimento casa – scuola e viceversa, non è previsto alcun indennizzo. L’art. 17 dello stesso decreto-legge 48 prevede l’indennizzo esclusivamente per gli studenti nel percorso scuola – luogo dell’alternanza scuola lavoro e viceversa. Nemmeno per questi ultimi è previsto risarcimento nel percorso casa – scuola e viceversa o casa luogo dell’alternanza scuola – lavoro.
Restano inoltre esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricomprese gratuitamente nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse, ad esempio, le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, spese odontoiatriche, danno all’occhiale, danno estetico. Ancora, sono esclusi gli infortuni occorsi ai genitori quando si trovino all’interno della scuola o partecipino ad iniziative/progetti/attività organizzati dalla scuola. Ad oggi la polizza integrativa della scuola ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all’interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente
Rimane altresì esclusa la copertura della responsabilità civile avente ad oggetto gli eventi causativi di danno cagionati dalle condotte lesive del soggetto danneggiante, studenti, genitori membri Consiglio d’Istituto, genitori per danni dei minori. Se, in particolare, l’infortunio è provocato da un altro alunno, la famiglia del danneggiato può chiamare in causa anche la famiglia del danneggiante per responsabilità civile per culpa in educando, con eventuale obbligo risarcitorio.
Nel caso dei viaggi d’istruzione, visite guidate, se la famiglia non intende aderire all’assicurazione integrativa per consentire al proprio figlio di partecipare alla visita guidata, al viaggio d’istruzione, alla gita, dovrà assumere su di sé la responsabilità per danni a terzi ricorrendo ad una polizza acquistata personalmente. Ciò, al fine di garantire il rimborso della spesa nel caso di annullamento del viaggio per malattia improvvisa, o anche il rientro sanitario per malattia improvvisa in gita.
Alla luce delle garanzie assicurative fornite dall’INAIL, in base alla Circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, è necessario e opportuno procedere al rinnovo della polizza integrativa. Le coperture assicurative dell’INAIL non includono la responsabilità civile per danni a oggetti/persone, né coprono le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione e le attività sportive.”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Daniela MICHELANGELI
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993
Personale scolastico
Personale tecnico