Al Personale
Al DSGA
Oggetto: Prevenzione del rischio da esposizione ad apparecchiature munite di videoterminali
Come noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di lavoro, in presenza di pericoli che possono comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il periodo di esposizione.
Il rischio connesso all’uso di apparecchiature dotate di videoterminale, riferito all’apparato oculo-visivo, secondo la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, interviene a seguito di utilizzo di dette apparecchiature per almeno 20 ore settimanali.
Non essendo possibile, vista la funzione insostituibile di dette apparecchiature, eliminare il rischio alla fonte, l’unico intervento adottabile appare quello di non superare il predetto limite di esposizione.
Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti che utilizzano dette apparecchiature, a limitare l’uso delle stesse per un massimo di 18 ore settimanali. Qualora non sia possibile, è fatto obbligo di segnalare tale situazione al proprio Dirigente.
Sarà cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ripartire il lavoro fra i propri collaboratori, in modo tale che non venga superata tale soglia.
Analoga cura verrà posta dai docenti e dagli altri lavoratori che dovessero utilizzare apparecchiature munite di videoterminale per ragioni didattiche o di studio.
Si rammenta inoltre che nell’uso delle apparecchiature munite di videoterminale il rischio dell’apparato oculo-visivo è anche connesso al posizionamento della postazione video, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni di riflessione e di abbagliamento.
Al fine di evitare il rischio connesso è pertanto necessario che i lavoratori interessati assicurino un posizionamento del terminale video secondo i criteri descritti nella relativa scheda di rischio contenuta nel fascicolo 3 denominato “Disposizioni ed informazioni per lavoratori ed allievi”.
Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Daniela Michelangeli)
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
Personale scolastico
Docente